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  • ​Certificazioni DOP-IGP-STG

    Marchi europei per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano

    ICDQ è un organismo di certificazione riconosciuto MIPAAF con decreto ministeriale del 21/11/06 quale ente di controllo delle denominazioni di origine DOP , IGP STG.

    In data 20/01/11 ICDQ ha conseguito l’estensione del proprio accreditamento PRD - UNI CI EN 45011:99 presso l’ente nazionale di accreditamento ACCREDIA ai prodotti agroalimentari di qualità, Reg. CE 509/510/479 (DOP IGP STG).

    Da anni la comunità europea ha istituito specifici marchi di tutela delle produzioni agroalimentari che presentano forte connotazione territoriale;

    L’Italia vanta attualmente il primato europeo tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG). La storia e le tradizioni di tutto il nostro Paese risiedono anche nella tutela e nella valorizzazione del grande patrimonio agroalimentare italiano.

  • Chi sono i soggetti legittimati a richiedere i marchi di tutela?

    Il soggetto legittimato a presentare la domanda di riconoscimento per una DOP o IGP è l’associazione costituita dall’insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. Possono far parte dell’associazione altri soggetti purché appartenenti alla filiera.

    L’associazione deve:

    • 1.essere costituita con atto pubblico;
    • 2.avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda;
    • 3.essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato;
    • 4.contenere nell’atto costitutivo o nello statuto – fermo restando lo scopo sociale – la previsione che l’associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

    Possono ottenere il riconoscimento i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato I e II del reg. (CE) n. 510/06.

  • DOP

    La DOP (Denominazione di Origine Protetta) è un marchio di qualità che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia DOP, inoltre, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall'organismo di controllo.

  • IGP

    La IGP (Indicazione Geografica Protetta) è un marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere la IGP, quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall'organismo di controllo.

  • STG

    Il marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita) è il riconoscimento europeo, del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP. Per le ragioni sopra esposte, un prodotto con marchio STG può essere prodotto ovunque, a patto che sia rispettato il relativo disciplinare di produzione.

  • ITER DI CERTIFICAZIONE

    ITER DI CERTIFICAZIONE

    L’associazione promotrice deve necessariamente seguire l’iter di riconoscimento previsto dalla denominazione stessa. Alla conclusione dell’iter, ICDQ potrà e essere designato quale organismo di controllo del marchio di tutela specifico.